Negazione dell’esistenza delle camere a gas. Legittima ingerenza nel diritto alla libertà di espressione.
Riferimenti normativi
Art. 10 CEDU
Massima
Non rientrano nell'ambito di tutela dell'art. 10 CEDU dichiarazioni che promuovono discriminazioni razziali o religiose e che risultano contrarie alle idee e ai valori fondamentali della Convenzione, come la giustizia e la pace.
(Nel caso di specie, il ricorrente, uno storico, era stato condannato per aver negato l’esistenza delle camere a gas nel campo di concentramento di Auschwitz. Egli lamentava pertanto la violazione dell'art. 10 CEDU. La Commissione ha ritenuto che l'ingerenza nel suo diritto alla libertà di espressione fosse "necessaria in una società democratica" ai sensi dell’art. 10, par. 2 CEDU e ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto manifestamente infondato).
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