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Corte costituzionale della Bosnia ed Erzegovina, N. AP-2656/07, 11 novembre 2009

Abstract

Il procedimento per la verifica dei risultati elettorali e i suoi limiti.

Riferimenti normativi

Art. 1, comma 2, Costituzione
Art. 6, comma 3, b), Costituzione
Art. 16, comma 2, Legge sulla Corte costituzionale 

Massima

1. Il diritto elettorale è un concetto che deve essere interpretato in maniera ampia e non deve essere limitato al solo momento in cui i soggetti eleggono i propri rappresentanti in parlamento o vengono eletti.

2. La Legge elettorale della Bosnia ed Erzegovina ammette il riconteggio dei voti, purché ciò avvenga nel rispetto di determinati requisiti. In particolare, la richiesta alla Commissione elettorale per la revisione delle schede votate deve essere accompagnata da motivazioni precise, deve essere anche indicato il numero approssimativo di schede da revisionare e, inoltre, deve essere motivato come il riconteggio possa influire sulla votazione. Qualora uno di questi requisiti dovesse mancare, la richiesta di revisione delle schede non può essere accolta. Tale rifiuto da parte dalla Commissione elettorale centrale non costituisce una violazione del diritto elettorale.
(Il candidato sindaco della municipalità di Drvar lamentava l’incostituzionalità del mancato accoglimento della sua richiesta di revisione delle schede elettorali, in quanto violava il diritto elettorale, sancito in Costituzione).