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Corte costituzionale della Bosnia ed Erzegovina, N. U-13/09, 30 gennaio 2010

Abstract

Sistema elettorale proporzionale e rappresentanza etnica.

Riferimenti normativi

Paragrafi 3, 8, 9 del Preambolo della Costituzione
Art. 1, comma 2, Costituzione
Art. 1, comma 1, Legge elettorale 
Art. 11, comma 2, Legge elettorale
Art. 3, Prot. 1, CEDU
 

Massima

1. In una democrazia consociativa, dove cioè tutti i gruppi etnici presenti nel paese devono avere riconosciuto il diritto alla rappresentanza in parlamento, l’adozione di un sistema elettorale proporzionale può costituire una efficiente risposta per raggiungere tale fine.

2. Nel contesto bosniaco-erzegovese, la Costituzione e la Legge elettorale non impongono una rappresentanza proporzionale dei gruppi etnici, bensì paritaria. Questo significa che ogni gruppo etnico deve essere rappresentato in parlamento in maniera eguale e non proporzionale, proprio per non creare disparità. (Sulejman Tihić, presidente della Camera dei Rappresentati della Bosnia ed Erzegovina, lamentava l’incostituzionalità della Legge elettorale con il principio della parità etnica, sancito in costituzione).