Logo law and pluralism
Logo Università Bicocca

YT e altri c. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – MIUR, Causa C-282/19 (Seconda Sezione), 13 gennaio 2022.

Data
13/01/2022
Tipologia Sentenza
Numerazione C-282/19

Abstract

Rifiuto di conversione del contratto di lavoro degli insegnanti di religione cattolica in un contratto a tempo indeterminato.

Riferimenti normativi

Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato

Massima

1.    Il fatto che taluni lavoratori a tempo determinato non possano beneficiare di una conversione del loro contratto di lavoro in contratto a tempo indeterminato, mentre altri lavoratori che si trovano in una situazione comparabile possano farlo, costituisce una differenza di trattamento tra due categorie di lavoratori a tempo determinato. Ne consegue che il giudice del rinvio non può disapplicare le norme nazionali che impediscono, nel caso degli insegnanti di religione cattolica degli istituti di istruzione pubblica, la conversione automatica di un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato qualora il rapporto di lavoro si protragga oltre una certa data sulla base della clausola 4 della direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dal momento che tale situazione non rientra nel suo ambito di applicazione.

2.    La nozione di «ragioni obiettive», ai sensi della clausola 5 della direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere intesa nel senso che si riferisce a circostanze precise e concrete che contraddistinguono una determinata attività e, pertanto, tali da giustificare, in tale peculiare contesto, l’utilizzo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato. Non costituisce una «ragione obiettiva» il titolo di idoneità di cui devono disporre gli insegnanti di religione cattolica per insegnare, rilasciato una sola volta, e non prima di ogni anno scolastico che dà luogo alla stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato, indipendente dalla durata degli incarichi loro affidati.