Mancato rinnovo di un titolo di soggiorno ai fini del ricongiungimento famigliare per impossibilità di accertare l’identità del richiedente.
Riferimenti normativi
Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen
Massima
L’art. 25 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, non osta a una normativa di uno Stato membro che consente il rilascio e la proroga di un titolo di soggiorno ai fini del ricongiungimento famigliare, quando l’identità non abbia potuto essere comprovata con un documento di viaggio valido ovvero quando gli interessi dello Stato membro che effettua la segnalazione sono stati presi in considerazione e il titolo di soggiorno è rilasciato, prorogato o rinnovato solo per motivi seri.
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