Manifesta incompetenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea in materia di riconoscimento di una decisione di divorzio pronunciata di una autorità religiosa in uno Stato terzo.
Riferimenti normativi
Regolamento (UE) n. 1259/2010 sulla Cooperazione giudiziaria in materia civile
Massima
1. È il regolamento n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale a sancire le disposizioni relative al riconoscimento e all’ esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale. Esso non è tuttavia applicabile alle decisioni di divorzio pronunciata da un’istanza religiosa in uno Stato terzo. Pertanto, il riconoscimento di una decisione di divorzio emessa in uno Stato terzo non rientra nel diritto dell’Unione.
2. Nel caso in cui nessun atto giuridico dell’Unione risulti applicabile alla controversia principale, è possibile ricorrere all’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione qualora talune disposizioni siano richiamate al fine di assicurare un trattamento giusto ed equilibrato al caso concreto. La Corte è, pertanto, chiamata a verificare se sussistano indicazioni sufficientemente precise da consentirle di accertare siffatto rinvio al diritto dell’Unione.
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