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Baldassi e Altri c. Francia, Nn. 15271/16 e altri 6, Corte EDU (Quinta Sezione), 11 giugno 2020

Data
11/06/2020
Tipologia Sentenza
Numerazione 15271/16, 15280/16, 15282/16, 15286/16, 15724/16, 15842/16, 16207/16

Abstract

Azione militante di boicottaggio dei prodotti provenienti da Israele ritenuto reato discriminatorio in assenza di motivi sufficienti e di rilievo. Violazione del diritto alla libertà di espressione.

Riferimenti normativi

Art. 10 CEDU

Massima

1. L’appello al boicottaggio è un metodo particolare di esercizio della libertà di espressione dal momento che unisce l’espressione di una opinione di protesta all’incitamento ad una differenza di trattamento tali da poter costituire, a seconda delle circostanze del caso, un invito alla discriminazione. Tuttavia, l’invito a discriminare forma parte dell’invito all’intolleranza, che, insieme all’appello alla violenza ed all’odio, è uno dei limiti che non devono mai essere superati per nessuna ragione nell’ambito dell’esercizio della libertà d’espressione. Cionondimeno, incitare a trattare differentemente non ammonta necessariamente ad incitare alla discriminazione.

2. Per sua natura, il discorso politico è fonte di polemiche ed è spesso aspro. Rimane, ad ogni modo, di interesse pubblico, a meno che non degeneri in un appello alla violenza, odio od intolleranza. La Corte ha sottolineato in diverse occasioni che l’articolo 10 § 2 lascia poco spazio a restrizioni alla libertà di espressione nell’ambito del discorso politico o nelle questioni di interesse generale.
(Gl* undici ricorrenti lamentavano la limitazione della libertà di espressione ex articolo 10. Erano stati prosciolti in primo grado, ma condannati in appello per incitamento alla discriminazione, per aver invitato i clienti di un supermercato a non comprare i prodotti importati da Israele, in supporto della compagna internazionale ‘Boycott, Divestment and Sanctions’ (BDS). La Corte EDU rilevava una violazione dell’articolo 10. Mentre l’interferenza era stata prescritta dalla legge con il fine legittimo di proteggere i diritti degl* altri*, la Corte non la riteneva una misura necessaria in una società democratica visto che le motivazioni fornite a giustificazione dell’interferenza erano non pertinenti ed insufficienti).

Note

I* ricorrenti lamentavano anche la violazione dell’articolo 7 (nullum crimen sine lege). La Corte non rilevava nessuna violazione sul punto. Nonostante la sottosezione della legge contestata non condannasse l’incitamento alla discriminazione economica, trattata in una sottosezione differente, i* ricorrenti avrebbero dovuto, secondo la Corte, prevedere la propria condanna per l’invito a boicottare i prodotti importati da Israele, vista la giurisprudenza della Corte d’Appello e della Corte di Cassazione in merito a simili circostanze.