Divieto di trasmettere parole pronunciate da esponenti di organizzazioni terroristiche. Legittima ingerenza nel diritto alla libertà di espressione.
Riferimenti normativi
Art. 10 CEDU
Massima
Misure che limitano la libertà di stampa, ma che hanno un impatto molto limitato sulle informazioni a disposizione della collettività, non risultano in contrasto con l'art. 10 CEDU.
(Caso riguardante la denuncia di reporter britannici in merito a talune direttive emesse dal governo britannico che proibivano la trasmissione di "qualsiasi parola pronunciata, nel corso di un'intervista o di una discussione o in altro modo" da rappresentanti di organizzazioni terroristiche dell'Irlanda del Nord o da partiti politici o da qualsiasi altra persona che sostenesse tali organizzazioni. Sebbene la Commissione abbia considerato tali divieti come un'ingerenza nella libertà di stampa ex art. 10 CEDU, ha parimenti ritenuto che la violazione fosse limitata e proporzionata allo scopo di combattere il terrorismo. La Commissione ha dichiarato il ricorso inammissibile).
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