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Ahmet Hüsrev Altan c. Turchia, N. 13252/17, Corte EDU (Seconda Sezione), 13 aprile 2021

Abstract

Arresto e detenzione preventiva di un giornalista accusato di presunti legami con un’organizzazione terroristica e di essere coinvolto nel tentato colpo di Stato del 15 luglio 2016 in Turchia.

Riferimenti normativi

Art. 5 CEDU
Art. 10 CEDU

Massima

1. Anche nell’ambito di uno stato di emergenza deve prevalere il principio fondamentale dello Stato di diritto. Di conseguenza, un’ordinanza generale che limiti l’accesso agli atti istruttori non può considerarsi una risposta adeguata allo stato di emergenza, e una tale interpretazione annullerebbe le garanzie previste ai sensi dell’articolo 5 della Convenzione.

2. La libertà di stampa fornisce al pubblico uno degli strumenti migliori per scoprire e formarsi un’opinione sulle idee e sulle condotte dei loro leader politici. In particolare, tale libertà offre ai politici l’opportunità di riflettere e commentare le preoccupazioni da parte dell’opinione pubblica. Essa consente inoltre a tutti di partecipare al libero dibattito politico, che si colloca al centro stesso del concetto di società democratica.

3. L’articolo 10 CEDU lascia poco spazio a restrizioni del discorso politico o del dibattito su questioni di interesse pubblico. Inoltre, i limiti della critica da considerarsi ammissibile sono più ampi nei confronti del Governo che nei confronti di un privato cittadino, o anche di un politico. In un sistema democratico, le azioni o le omissioni del Governo devono essere sottoposte allo stretto controllo non soltanto delle autorità legislative e giurisdizionali, ma anche della stampa e dell’opinione pubblica.

4. La posizione dominante che il Governo detiene gli impone di dar prova di una moderazione nel ricorrere al procedimento penale, in particolare laddove siano disponibili altri mezzi per rispondere agli attacchi e alle critiche ingiustificate da parte dei suoi oppositori ovvero dei media.

5. La libertà di dibattito politico include altresì la libera espressione delle proprie opinioni da parte di organizzazioni vietate, a condizione che queste ultime non contengano istigazioni pubbliche a commettere reati terroristici o avallino il ricorso alla violenza. Il pubblico ha il diritto di essere informato sulle diverse visioni circa una situazione di conflitto o di tensione. A questo riguardo, le autorità devono, qualunque siano le loro riserve, consentire a tutte le parti di esprimere il proprio punto di vista.
(Nel caso di specie, relativo all’arresto e alla custodia cautelare di un noto giornalista a seguito del tentato golpe militare del luglio 2016, la Corte europea ha riscontrato una violazione degli articoli 5 e 10 CEDU da parte delle autorità nazionali).