Licenziamento di dipendenti pubblici turchi a seguito del tentato colpo di Stato del 15 luglio 2016.
Riferimenti normativi
Art. 6 CEDU
Massima
1. L’istituzione di una commissione competente ad esaminare i ricorsi avverso le misure assunte per mezzo di decreti legislativi adottati nel contesto di uno stato di emergenza, compresi i licenziamenti di dipendenti pubblici, fornisce ai ricorrenti un nuovo rimedio che offre alle autorità domestiche l’opportunità di ristorare l’asserita violazione di disposizioni della Convenzione a livello nazionale.
2. Spetta all’individuo che si considera vittima di una presunta violazione delle disposizioni della Convenzione verificare i limiti di questo nuovo rimedio interno.
3. Il semplice fatto di nutrire dubbi circa le prospettive di successo di un determinato rimedio domestico non costituisce un motivo valido per giustificare il mancato ricorso a tale rimedio.
(Nel caso di specie, riguardante il licenziamento di un insegnante per effetto di un decreto legislativo adottato nel contesto delle misure assunte dopo il tentato golpe in Turchia, la Corte ha dichiarato all’unanimità il ricorso inammissibile a causa del mancato esaurimento delle vie di ricorso interne).
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