1. Per quanto riguarda il diritto di voto, garantita dall’art. 3, Prot. 1 della CEDU, gli Stati membri godono di un ampio margine di apprezzamento circa il modo in cui regolare tale materia, nonché circa l’organizzazione e lo svolgimento del momento delle consultazioni.
2. Il fatto che la legge elettorale bosniaco-erzegovese preveda un medesimo termine per la consegna dei plichi contenenti i voti provenienti dall’estero (48 ore) con il termine concesso per gli Stati confinanti (Serbia e Croazia), non costituisce una discriminazione per coloro che sono residenti in Paesi maggiormente distanti dalla Bosnia ed Erzegovina.
(Il ricorrente, eletto sindaco della cittadina di Srebrenica, lamentava l’impossibilità per alcuni cittadini di esprimere il proprio voto a causa della eccessiva distanza della loro residenza rispetto al tempo concesso dalla legge elettorale per far pervenire i voti dall’estero).
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