1. L’esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo, garantito dall’art. 3, Prot. 1 della CEDU, non si limita alle sole elezioni degli organi legislativi, ma si applica in generale a quegli organi la cui composizione dipende integralmente o parzialmente da un voto. Anche l’esercizio del diritto negativo, cioè del diritto “di non essere eletto”, può essere soggetto a delle limitazioni.
2. Il fatto che il candidato, il partito politica, la coalizione o la lista non possano ritirare la propria candidatura dopo la verifica delle liste dei candidati, fino alla scadenza del mandato dell’organo, non costituisce una violazione dell’art. I, comma 2 e l’art. II, commi 1 e 2, della Costituzione della Bosnia ed Erzegovina.
(Il ricorrente, un candidato del partito SNSD, lamentava l’impossibilità di ritirare la propria candidatura).
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