Mancanza di una legge che permetta ai cittadini greci residenti all’estero di votare.
Riferimenti normativi
Art. 3, Prot. 1 CEDU
Massima
1. Stando all’interpretazione dell’art. 3, Port. 1 alla CEDU e come sottolineato dalla Commissione di Venezia, facilitare l'esercizio del diritto di voto degli espatriati, pur essendo certamente auspicabile, non è obbligatorio per gli Stati, ma è piuttosto una possibilità da considerare da parte del legislatore di ciascun Paese.
2. In secondo luogo, un'indagine comparativa sulle legislazioni degli Stati membri del Consiglio d'Europa, svolta dalla Commissione di Venezia, ha mostrato che la legislazione sul punto varia notevolmente tra i Paesi, il che implica che gli Stati contraenti hanno un ampio margine di discrezionalità in materia.
(I due ricorrenti, cittadini greci residenti all’estero, lamentavano l’impossibilità di esercitare il diritto di voto attivo all’estro in quanto la Grecia non ha adottato una legge in tale materia).
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