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Corte di cassazione italiana, Sez. I Civile, N. 41736/2021, 28 dicembre 2021

Abstract

Incandidabilità per un periodo determinato di alcuni amministratori collusi con la criminalità organizzata.

Riferimenti normativi

Art. 374, comma 2, codice di procedura civile
Art. 112, codice di procedura civile

Massima

1. Il ricorrente ha denunciato la nullità del decreto impugnato per l’assenza di un valido atto introduttivo del giudizio, con conseguente lesione del diritto di difesa e della presunzione di innocenza, nonché la mancata valutazione della natura sanzionatoria del procedimento, in considerazione della gravità e afflittività della misura della incandidabilità, e la mancata verifica e prova dei pretesi comportamenti collusivi con le organizzazioni criminali.

2. La Corte di Cassazione ha riconosciuto il ricorso inammissibile, non ravvisandosi le condizioni previste dall’art. 374, comma 2 del Codice di procedura civile. Si tratta, infatti, di una misura interdittiva di carattere preventivo, i cui presupposti di applicazione sono ben individuati e, quindi, prevedibili.
(Il Tribunale di Siracusa ha dichiarato i signori A. M., S. S., R. B. non candidabili alle elezioni per la Camera dei Deputati, per il Senato della Repubblica e il Parlamento europeo, alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento del Comune di Pachino).