1. Il Tribunale ordinario di Genova ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 (diritto di difesa) e 113 (tutela giurisdizionale contro gli atti della PA) della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 11, commi 1, lettera a), e 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi).
2. Una disciplina sostanziale che collega automaticamente la sospensione alla condanna penale non definitiva per determinati reati non è idonea a violare, di per sé, a cagione del previsto automatismo, il diritto di difesa, in quanto non preclude all’interessato la possibilità di far valere in giudizio il suo diritto nei limiti in cui esso è protetto dal diritto sostanziale.
(La Corte costituzionale si è pronunciata con la sentenza n. 230/2021 su alcune disposizioni del d.lgs. n. 235 del 2015 (Legge Severino) in materia di sospensione di diritto dalla carica di sindaco per coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per taluni delitti).
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