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Lee c. UK, N. 18860/19, Corte EDU (Quarta sezione), 6 gennaio 2022

Abstract

Irricevibilità per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne. Mancato riferimento alla CEDU davanti alle corti interne. Questioni di grande rilievo e delicatezza per le comunità LGBTIQ e confessionali. Diritti di consumator* e produttor*.

Riferimenti normativi

Art. 8 CEDU
Art. 9 CEDU
Art. 10 CEDU
Art. 14 CEDU

Massima

1. Sarebbe contrario alla natura sussidiaria del meccanismo della Corte EDU se un* ricorrente, ignorando una possibile discussione incentrata sulla CEDU, potesse basarsi su altre argomentazioni per contestare la misura impugnata innanzi alle autorità nazionali e, successivamente, presentare ricorso davanti alla Corte EDU, questa volta articolando la propria difesa intorno alle norme della CEDU. Quando un* ricorrente si basi soltanto sul diritto interno nel corso dei procedimenti a livello nazionale, priva le corti domestiche dell’opportunità di affrontare, esplicitamente o sostanzialmente, una questione giuridicamente rilevante sotto il profilo della Convenzione. In tali circostanze, il ricorso è irricevibile per il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne.

2. L’esercizio di bilanciamento tra i diritti protetti dalla CEDU è una questione di grande rilievo e delicatezza nel caso del confronto tra le comunità LGBTIQ e quelle confessionali. Tali controversie devono essere risolte con tolleranza, senza mancare di rispetto alle credenze religiose profonde, e senza sottoporre le persone gay ad umiliazioni nell’accesso ai beni ed i servizi in un libero mercato. Il bilanciamento deve essere particolarmente accurato nei contesti dove vi è una comunità religiosa numerosa e forte, dove la comunità LGBTIQ ha subito una lunga storia di notevoli discriminazione ed intimidazione e dove il conflitto tra i diritti di queste due comunità è stato per lungo tempo al centro del dibattito pubblico.

3. Qualora un* consumat* lamenti la violazione del divieto di non-discriminazione da parte del* produttor* che rifiuta di fornire un bene, sorge una tensione tra i diritti del* consumator* e quelli del* produttor*. Entrambe le posizioni sono da considerare con la dovuta attenzione. La questione non riguarda soltanto i diritti e le libertà del* consumator*, ma anche la presunta esistenza di un dovere del* produttor* di fornire un bene che è espressione del supporto politico del* consumator* ad una causa che il produttor* obietta per motivi religiosi.
(Il ricorrente contestava che il rigetto da parte della Corte Suprema del proprio costituiva un’interferenza sproporzionata con il suo diritto a non essere discriminato (art. 14) singolarmente ed unitamente al diritto al rispetto della vita privata (art. 8), la libertà di pensiero, coscienza e religione (art. 9) e la libertà di espressione (art. 10). Il suo ordine per una torta era stato rifiutato dalla panetteria di gestori cristiani vista la sua richiesta di avere sopra riportati la frase ‘Supporta il matrimonio gay’ ed il logo dell’organizzazione LGBT di cui il ricorrente era socio. Non avendo il ricorrente invocato alcuna disposizione della CEDU nel corso dei procedimenti interni, la Corte dichiarava il ricorso irricevibile per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne).