Libertà di espressione. Libertà di stampa. Amministratore di archivio giornalistico online. Obbligo di deindicizzare materiale pubblicato. No obbligo di rimuovere in modo permanente o deindicizzare il materiale.
Riferimenti normativi
Art. 10 CEDU
Massima
1. La Corte EDU ha ritenuto che non solo i gestori dei motori di ricerca, ma anche gli amministratori di giornali online o archivi giornalistici sono tenuti a de-indicizzare alcuni documenti, garantendo il c.d. diritto all'oblio. Di conseguenza, il fatto che le corti italiane abbiano ritenuto esistente tale obbligo nei confronti del ricorrente, non viola in alcun modo la libertà di espressione di quest'ultimo.
2. Gli amministratori di giornali online o di archivi giornalistici non sono invece destinatari, secondo la Corte EDU, di alcun obbligo di rimozione permanente o anonimizzazione dello stesso materiale.
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