Pandemia di Covid-19 e accesso alle risorse di terapia intensiva in condizioni di relativa scarsità. Discriminazione in ragione della condizione di disabilità o malattia.
Riferimenti normativi
Art. 2, c. 2, della Legge fondamentale tedesca (Grundgesetz - GG)
Art. 3, c. 3, secondo periodo, della Legge fondamentale tedesca (Grundgesetz - GG)
Massima
1) Nel caso di carenza di cure intensive - e quindi di situazioni di triage - il legislatore tedesco deve considerare le situazioni di malattia e disabilità nel regolare l'accesso equo alle risorse.
2) In tali circostanze, è in gioco la vita delle persone, uno dei diritti costituzionali di più alto rango, protetto dall’Art. 2, c. 2, della Legge fondamentale tedesca (Grundgesetz - GG). Inoltre, l’Art. 3, c. 3, secondo periodo, del GG vieta, in questo caso, il razionamento dei servizi di assistenza intensiva e la classificazione in sede di triage sulla base di criteri meramente astratti quali, tra gli altri, la disabilità o lo stato di
malattia (§44).
3) Nel non aver adottato di misure efficaci e sufficienti per fronteggiare questa situazione di delicatezza e impedire una discriminazione sulla base della disabilità, il legislatore ha violato l’Art. 3, c. 3, secondo periodo, della Legge fondamentale. L’Ersten Senats del Bundesverfassungsgericht amminisce il legislatore ad “adempiere al suo dovere di agire senza indugio prendendo le opportune precauzioni” (§130).
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