Libertà di espressione e condanna ingiustificata per aver dipinto con lo spray un monumento legato al regime comunista nel contesto di una protesta politica
Riferimenti normativi
Art. 10 CEDU
Massima
1. L'atto compiuto dai ricorrenti ha cercato di condannare il ruolo complessivo che quel partito politico, che aveva governato durante il regime comunista, e i "partigiani" ad esso associati, avevano svolto nella storia della Bulgaria. Non si può quindi certo affermare che esso intendesse esprimere un disprezzo per valori sociali radicati - a differenza, per esempio, della profanazione di lapidi.
2. Si deve anche notare a questo proposito che il monumento era stato eretto durante il regime comunista in Bulgaria, ed era chiaramente collegato ai valori e alle idee per cui quel regime si batteva. Può quindi difficilmente essere visto come se godesse di una venerazione universale nel Paese. Il giudice di primo grado che si occupa della causa contro i ricorrenti ha specificamente sottolineato l'intenso dibattito pubblico sull'eredità del regime e in particolare sul destino dei monumenti rimanenti da esso. Non si può trascurare a questo proposito che il legislatore bulgaro ha condannato quel regime come "criminale" e ha formalmente bollato il Partito comunista bulgaro, che ha dominato il paese per tutta la durata di quel regime, come "un'organizzazione criminale ... volta a sopprimere i diritti umani e il sistema democratico".
3. Ne consegue che l'interferenza con il diritto alla libertà di espressione dei ricorrenti - l'accertamento della loro colpevolezza e le conseguenti multe - non è stata dimostrata come "necessaria in una società democratica" ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione. Pertanto, vi è stata una violazione di tale disposizione.
Cookies
Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie premi il tasto "Gestisci i cookie" o consulta la
Cookie Policy