1. L’articolo 5 della direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, deve essere interpretato nel senso che impone agli Stati membri di adottare misure concrete atte a garantire che la qualità dell’interpretazione fornita e delle traduzioni effettuate sia sufficiente affinché l’indagato o l’imputato comprenda l’accusa formulata a suo carico e tale interpretazione possa essere oggetto di controllo da parte dei giudici nazionali.
2. L’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2010/64, l’articolo 4, paragrafo 5, e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, letti alla luce dell’articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che ostano a che una persona sia giudicata in contumacia quando, a causa di un’interpretazione inadeguata, non è stata informata, in una lingua ad essa comprensibile, dell’accusa a suo carico, o quando è impossibile accertare la qualità dell’interpretazione fornita e quindi stabilire che tale persona sia stata informata, in una lingua ad essa comprensibile, dell’accusa a suo carico.