Libro che nega l’Olocausto. Divieto dell’abuso di diritto.
Riferimenti normativi
Art. 10 CEDU
Art. 17 CEDU
Massima
1. Contestare fatti storici come l'Olocausto non costituisce ricerca storica. Piuttosto, risulta essere una grave forma di incitamento all’odio e di diffamazione degli ebrei. Il revisionismo è incompatibile con i valori della Convenzione e non gode pertanto di tutela ai sensi dell’art. 10 CEDU, in considerazione di quanto disposto dall’art. 17 CEDU.
2. Contenuti razzisti o antisemiti non risultato tutelati ex art. 10 CEDU. In questi casi limitazioni al diritto alla libertà di espressione sono giustificate in quanto "necessarie in una società democratica", ai sensi dell'art. 10 par. 2 CEDU.
(Nel caso di specie, il ricorrente, autore di un libro intitolato The Founding Myths of Modern Israel, era stato condannato per aver contestato l'esistenza di crimini contro l'umanità, nonché per diffamazione della comunità ebraica, incitamento all'odio razziale e discriminazione. Egli lamentava, ai sensi dell'art. 10 CEDU, la violazione del suo diritto alla libertà di espressione. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ratione materiae).
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