Articoli che negano l'esistenza delle camere a gas nei campi di concentramento e il genocidio ivi perpetrato. Legittima ingerenza nel diritto alla libertà di espressione.
Riferimenti normativi
Art. 10 CEDU
Massima
1. Il diritto alla libertà di espressione non può essere invocato a tutela di affermazioni contrarie ai valori della Convenzione. Tale circostanza configura un’ipotesi di abuso di diritto ai sensi dell’art. 17 CEDU.
2. In considerazione dello specifico contesto storico, proibire la manifestazione di idee nazional socialiste in Austria deve considerarsi legittimo. Il divieto risponde, infatti, agli interessi della sicurezza nazionale e dell’integrità territoriale e risulta utile alla prevenzione del crimine. In tale frangente, l’ingerenza nel diritto alla libertà di espressione è dunque giustificata ai sensi dell’art. 10, par. 2 CEDU.
(Nel caso di specie, il ricorrente era stato sanzionato per aver pubblicato alcuni articoli in cui negava l’esistenza delle camere a gas e lo sterminio degli ebrei nei campi di concentramento. Lamentava, pertanto, la violazione dell’art. 10 CEDU. La Commissione valuta l’ingerenza nel diritto alla libertà di espressione “necessaria in una società democratica” ai sensi dell’art. 10, par. 2 CEDU e dichiara il ricorso irricevibile in quanto manifestamente infondato).
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