Espressioni pubbliche di contenuto razzista e antisemita e negazione dell’Olocausto nel corso di uno spettacolo. Divieto dell’abuso di diritto.
Riferimenti normativi
Art. 10 CEDU
Art. 17 CEDU
Massima
1. Ai sensi dell’art. 17 CEDU, il diritto alla libertà di espressione non può legittimare la manifestazione di idee negazioniste e antisemite, in quanto esse risultano contrarie ai valori fondamentali della Convenzione – in particolare, alla giustizia e alla pace. Ciò neppure quando il discorso d’odio sia proferito nel contesto di una produzione artistica satirica.
2. Non è tanto il carattere diretto o indiretto del fenomeno negazionista e antisemita a determinare l’applicabilità dell’art. 17 CEDU. Il discorso d’odio indiretto è pericoloso tanto quanto manifestazioni negazioniste esplicite, dirette e frontali.
(Caso relativo alla condanna di un comico francese per ingiuria pubblica, per aver offeso, nel corso di uno spettacolo, persone di origine o fede ebraica. In relazione alla condanna, il ricorrente lamentava tra l’altro la violazione del suo diritto alla liberta di espressione ex art. 10 CEDU. Ai sensi dell’art. 17 CEDU, la Corte ha ritenuto che il comportamento del ricorrente non potesse considerarsi tutelato ex art. 10 CEDU. Lo spettacolo promuoveva infatti idee antisemite e di sostegno alla negazione dell'Olocausto. In conseguenza, la Corte ha dichiarato il ricorso irricevibile in quanto incompatibile ratione materiae con la Convenzione).
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