Tutela penale del sentimento religioso. Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose
Riferimenti normativi
Art. 3 Costituzione italiana
Art. 8 Costituzione italiana
Art. 404 codice penale
Art. 406 codice penale
Massima
1. La protezione del sentimento religioso, quale aspetto del diritto costituzionale di libertà religiosa, non è divisibile. Ogni violazione della coscienza religiosa è sempre violazione di quel bene e di quel diritto nella loro interezza e tale dunque da riguardare tutti allo stesso modo, indipendentemente dalla confessione religiosa cui eventualmente si appartenga, cosicché non è possibile attribuire rilevanza, in vista della disciplina giuridica, all'esistenza di reazioni sociali differenziate. Diversamente ragionando, si finirebbe per rendere cedevole la garanzia costituzionale dell'uguaglianza rispetto a mutevoli e imprevedibili atteggiamenti della società.
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