Sanzione di un giornalista in un procedimento sommario secondo il codice elettorale per aver pubblicato dichiarazioni non veritiere su un candidato alle elezioni amministrative locali.
Riferimenti normativi
Art. 10 CEDU
Art. 3, Prot. 1 CEDU
Massima
1. Le libere elezioni e la libertà di espressione costituiscono il fondamento di qualsiasi società democratica. I due diritti sono interconnessi e si sostengono a vicenda. Per questo, è particolarmente importante che nel periodo che precede un'elezione, le opinioni e le informazioni di ogni tipo possano circolare liberamente. Questo principio si applica ugualmente alle elezioni nazionali e locali. Allo stesso tempo, la Corte ha riconosciuto l'importanza di proteggere l'integrità del processo elettorale da false informazioni che influenzano i risultati del voto, e la necessità di mettere in atto le procedure per proteggere efficacemente la reputazione dei candidati.
2. L’articolo 10 della CEDU non garantisce una libertà di espressione illimitata, anche per quanto riguarda l’uso della stampa.
(l ricorrente è un giornalista locale e direttore di una newsletter mensile gratuita nel villaggio di Bulkowo. È stato riconosciuto responsabile di diffamazione in un procedimento sommario avviato ai sensi dell'articolo 111 del codice elettorale, nei confronti di un politico candidato alla carica di sindaco del comune di Bulkowo, per le dichiarazioni fatte in due edizioni della newsletter pubblicate durante la campagna elettorale locale nel 2014).
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