Negazione e minimizzazione del genocidio perpetrato nei confronti degli ebrei in uno show televisivo. Legittima ingerenza nel diritto alla libertà di espressione.
Riferimenti normativi
Art. 10 CEDU
Massima
1. Il diritto alla libertà di espressione non può essere invocato a tutela della manifestazione di idee contrarie al testo e allo spirito della Convenzione.
2. La criminalizzazione di dichiarazioni negazioniste, pur limitando la libertà di espressione, è conforme alla Convenzione EDU. Trattasi infatti di un’ingerenza nel diritto alla libertà di espressione necessaria in una società democratica.
(Nel caso di specie, il ricorrente, vescovo e ex appartenente alla confraternita San Pio X, aveva pronunciato, nel corso di un programma televisivo svedese, affermazioni tendenti a negare, o comunque a minimizzare, l’Olocausto. Tali dichiarazioni venivano successivamente riportate anche dalla stampa tedesca. In conseguenza, il ricorrente veniva condannato dai tribunali tedeschi per incitamento all’odio. Nell’adire la Corte EDU, il ricorrente contestava la sua condanna e rappresentava, in particolare, l’inapplicabilità della normativa tedesca, in considerazione del fatto che le frasi incriminate non erano state pronunciate in Germania ma in Svezia. La Corte ha dichiarato il ricorso irricevibile in quanto manifestamente infondato).
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