Ineleggibilità dei professori, ricercatori di ruolo e titolari di contratti di insegnamento in corsi universitari realizzati in Valle d'Aosta.
Riferimenti normativi
Art. 3, Costituzione
Art. 2, Costituzione
Art. 51, Costituzione
Art. 98, Costituzione
Art. 2, comma 2, Legge della Regione autonoma Valle d’Aosta n. 20 del 07/08/2007
Massima
1. Le restrizioni al diritto di elettorato passivo sono ammissibili solo in presenza di situazioni peculiari ed in ogni caso per motivi adeguati e ragionevoli, finalizzati alla tutela di un interesse generale.
2. La disposizione censurata, la quale prevede l'ineleggibilità alla carica di consigliere regionale dei professori, dei ricercatori in ruolo e dei titolari di contratti di insegnamento in corsi universitari realizzati nella Valle D'Aosta, viola gli artt. 2, 3 e 51 della Costituzione, in quanto non sussistono esigenze di interesse pubblico o adeguate motivazioni che siano idonee a legittimare restrizioni al diritto di elettorato passivo, dovendosi altresì escludere che il contatto con il mondo studentesco possa essere considerato idoneo a determinare, per i soggetti cui la norma censurata si riferisce, situazioni di metus publicae potestatis o di captatio benevolentiae, o costituire causa di turbative della libertà di voto degli studenti e, di riflesso, di altri elettori, con il pericolo di alterazione del risultato elettorale.
(Le disposizioni impugnate prevedono, rispettivamente, che non sono eleggibili alla carica di consigliere regionale «il Rettore dell'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste» e «i professori, i ricercatori in ruolo ed i titolari di contratti di insegnamento in corsi universitari realizzati in Valle d'Aosta»).
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