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Corte costituzionale italiana, N. 170/2018, 20 luglio 2018

Data
20/07/2018
Tipologia Sentenza
Numerazione 170/2018

Abstract

Partecipazione o iscrizione a partiti politici di magistrati, anche fuori ruolo organico. 

Riferimenti normativi

Art. 18, Costituzione
Art. 3, Costituzione
Art. 2, Costituzione
Art. 49, Costituzione
Art. 98, Costituzione
Art. 3, comma 1, D. Lgs. n. 109 del 23/02/2006
Art. 1, comma 3, L. n. 269 del 24/10/2006

Massima

1. Il cittadino-magistrato gode certamente dei diritti fondamentali di cui agli artt. 17, 18 e 21 della Costituzione, il cui esercizio gli consente di manifestare legittimamente le proprie idee, anche di natura politica, a condizione però che ciò avvenga con l'equilibrio e la misura che non possono non caratterizzare ogni suo comportamento di rilevanza pubblica.

2. La previsione, quale illecito disciplinare, dell'iscrizione o della partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici anche per i magistrati fuori del ruolo organico perché collocati in aspettativa "per motivi elettorali", esprime il bilanciamento - demandato dalla Costituzione al legislatore - tra la libertà dei magistrati di associarsi in partiti, e l'esigenza di assicurarne l'indipendenza e l'imparzialità, anche davanti all'opinione pubblica, al fine di impedire i condizionamenti all'attività giudiziaria che potrebbero derivare dal legame stabile che i magistrati contrarrebbero iscrivendosi a un partito o partecipando in misura significativa alla sua attività. (La sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, con ordinanza del 28 luglio 2017, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 49 e 98 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, nella parte in cui prevede quale illecito disciplinare l’iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici anche per i magistrati fuori del ruolo organico della magistratura perché collocati in aspettativa «per motivi elettorali»).