Disciplina della propaganda elettorale e divieto di affissione di manifesti fuori dagli spazi a ciò riservati.
Riferimenti normativi
Art. 21, comma 1, Costituzione
Art. 1, Legge n. 212 del 04/04/1956
Art. 8, comma 4, Legge n. 212 del 04/04/1956
Massima
1. Le disposizioni degli artt. 1 e 8, quarto comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, - che stabiliscono, con sanzioni penali, che durante la campagna elettorale, l'affissione di stampati, giornali murali etc. e di manifesti di propaganda è consentita soltanto negli spazi appositamente destinati in ogni Comune -, non violano il diritto di libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Costituzione) in quanto si limitano a disciplinarne l'esercizio con norme dirette a regolare il concorso di partiti e cittadini alla propaganda elettorale, in condizioni di effettiva parità, evitando che lo svolgimento della vita democratica sia ostacolato da situazioni economiche di svantaggio o politiche di minoranza.
(Nel corso di un procedimento penale pendente innanzi alla Pretura di Lipari a carico dei signori Francesco Fusco e Raffaello Scibilia, imputati di aver affisso, in concorso fra loro, manifesti di propaganda elettorale fuori degli appositi spazi fissati dalla Giunta comunale, la difesa ha eccepito la illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 8, comma quarto, della legge 4 aprile 1956, perché contrastanti con l'art. 21).
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