Misure antiterrorismo. Impatto sulla vita privata e familiare. Sicurezza nazionale e uso del segreto.
Riferimenti normativi
Preambolo alla Costituzione del 27 ottobre 1946, decimo considerando
Massima
1. I senatori che presentavano le due saisines ritenevano che la parte della legge che permetteva al Ministro dell’interno di limitare la circolazione di persone sospette, inibendo loro l’ingresso in certi luoghi, violasse il diritto individuale alla vita privata nonché la libertà di domicilio. Il Consiglio costituzionale ha rigettato questa censura, osservando che la misura non si estende al domicilio della persona e, di conseguenza, non impatta sul diritto alla vita privata.
2. Le saisines evidenziavano che l’estensione a 24 mesi della durata massima di un programma di sorveglianza chiamato MICAS (measures individuelles de contrôle administratif et de surveillance) violava la libertà di movimento e il diritto alla vita privata e familiare. Il Consiglio costituzionale, pur riconoscendo che il Legislatore aveva adottato questa misura con il fine di tutelare il valore costituzionale dell’ordine pubblico, ha ritenuto che non vi fosse stato un bilanciamento corretto tra la necessità di tutela dell’ordine pubblico e i diritti e le libertà potenzialmente limitati. In altre parole, la disposizione era sproporzionata rispetto al fine perseguito. Pertanto, il Consiglio costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’estensione della durata temporale del MICAS.
3. I senatori osservavano che una disposizione della legge, volta ad adottare specifiche misure per evitare la recidiva di reati terroristici, erano scritte in maniera vaga e poco chiara, non rendendo possibile la comprensione del loro reale ambito di applicazione. La censura è stata rigettata dal Consiglio costituzionale, che ha ritenuto che il drafting non fosse eccessivamente vago e che, ad ogni modo, si trattasse di una misura proporzionata all’obiettivo di contrastare il terrorismo.
4. Le due saisines hanno criticato la disposizione della legge che estendeva la possibilità di segretare alcuni documenti la cui rivelazione potrebbe nuocere alla sicurezza nazionale e alla difesa. In particolare, secondo i senatori che hanno presentato il ricorso, tale estensione non era giustificata da un aumento del livello di rischio terroristico. Il Consiglio non ha dichiarato la disposizione incostituzionale, ma ha adottato una riserva di interpretazione, specificando che la norma non si deve applicare su fatti già noti al pubblico per altre vie.
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