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León Madrid c. Spagna, N. 30306/13, Corte EDU (Terza Sezione), 26 ottobre 2021

Abstract

Assegnazione automatica del cognome paterno anteposto a quello materno senza considerazione delle circostanze specifiche del caso. Discriminazione sulla base del genere. Violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.

Riferimenti normativi

Art. 8 CEDU
Art. 14 CEDU

Massima

1. La scelta dell’ordine in cui i cognomi dei genitori appaiono nel cognome della figlia rientra nell’ambito di applicazione della ‘vita private e familiare’ ai sensi dell’articolo 8 CEDU. Costituisce violazione dell’articolo 14 CEDU in combinato disposto con l’articolo 8 CEDU la distinzione di trattamento basata sul ‘sesso’ (genere), derivante dall’applicazione di una legge abrogata che comportava, all’epoca dei fatti, la scelta dl cognome del padre in caso di disaccordo tra i genitori senza che siano tenute in considerazione le circostanze concrete del caso.

2. Non è da escludersi che una politica o una misura generale avente effetti sproporzionatamente pregiudizievoli per un gruppo di individui sia considerata discriminatoria anche qualora la stessa non sia specificamente indirizzata a tale gruppo. I riferimenti a delle tradizioni di supposto ordine generale o a delle attitudini sociali maggioritarie in un determinato Paese non sono sufficienti a giustificare una differenza di trattamento sulla base del ‘sesso’ (genere).

3. Bisogna distinguere gli effetti dell’assegnazione del cognome alla nascita dalla possibilità di cambiare il cognome nel corso della vita. La differenziazione di trattamento tra madre e padre derivante dall’applicazione automatica del cognome del padre in caso di disaccordo dei genitori non è giustificabile, non essendo sufficientemente oggettiva né ragionevole. È vero che la regola che dispone l’attribuzione del cognome del padre per primo in caso di disaccordo tra i genitori potrebbe rivelarsi necessaria nella pratica e non essere considerata a priori in contrasto con la CEDU. Tuttavia, l’impossibilità di derogarvi la rende eccessivamente rigida e discriminatoria nei confronti delle donne.
(La ricorrente lamentava la violazione dell’articolo 8 CEDU in combinato disposto con l’articolo 14 CEDU, richiedendo l’inversione dell’ordine in cui i cognomi dei genitori comparivano nel cognome della figlia minorenne. All’epoca dei fatti, la legge, ora abrogata, prevedeva che in caso di disaccordo tra i genitori, il cognome della madre seguisse automaticamente quello del padre. L’applicazione automatica che non tiene conto delle circostanze specifiche del caso concreto costituisce discriminazione sulla base del sesso poiché la differenza di trattamento è priva di una giustificazione oggettiva e ragionevole).