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Sofianopoulos e altri c. Grecia, Nn. 1977/02, 1988/02, 1997/02, Corte EDU (Prima Sezione), 12 dicembre 2002 (dec.)

Data
12/12/2002
Tipologia Sentenza
Numerazione 1977/02, 1988/02, 1997/02

Abstract

Mancato riferimento alla religione professata all’interno del documento di identità, malgrado il suo possessore lo richieda. Il ricorso, che deduce una violazione dell’articolo 9 CEDU, è manifestamente infondato.

Riferimenti normativi

Art. 9 CEDU

Massima

1. Una carta d'identità non può essere considerata uno strumento destinato a garantire agli aderenti di qualsiasi religione o fede il diritto di esercitare o manifestare la propria religione. Laddove uno Stato decida di introdurre un sistema di identificazione mediante carte d'identità, si deve ritenere che si tratti solo di documenti ufficiali, mediante i quali le persone possono essere identificate e distinte nella loro qualità di cittadini e nei loro rapporti con l'ordinamento giuridico dello Stato. Le credenze religiose, tuttavia, non costituiscono informazioni che possono essere utilizzate per distinguere un singolo cittadino nei suoi rapporti con lo Stato.