Mancato riferimento alla religione professata all’interno del documento di identità, malgrado il suo possessore lo richieda. Il ricorso, che deduce una violazione dell’articolo 9 CEDU, è manifestamente infondato.
Riferimenti normativi
Art. 9 CEDU
Massima
1. Una carta d'identità non può essere considerata uno strumento destinato a garantire agli aderenti di qualsiasi religione o fede il diritto di esercitare o manifestare la propria religione. Laddove uno Stato decida di introdurre un sistema di identificazione mediante carte d'identità, si deve ritenere che si tratti solo di documenti ufficiali, mediante i quali le persone possono essere identificate e distinte nella loro qualità di cittadini e nei loro rapporti con l'ordinamento giuridico dello Stato. Le credenze religiose, tuttavia, non costituiscono informazioni che possono essere utilizzate per distinguere un singolo cittadino nei suoi rapporti con lo Stato.
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