Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella c. Italia, N. 66984/14, Corte EDU (Prima Sezione), 31 agosto 2021
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Abstract
Libertà di espressione e pluralismo informativo in ambito televisivo. Associazioni politiche e libertà di esprimere opinioni e idee politiche attraverso i mezzi di informazione al di fuori dei periodi elettorali.
Riferimenti normativi
Art. 10 CEDU
Massima
1. La libertà di dibattito politico si colloca al centro della nozione di società democratica che informa l’intera Convenzione. Una situazione in cui una frangia economica o politica della società possa assumere una posizione di controllo sui media, ed esercitare pertanto pressioni sulle emittenti per limitarne la libertà editoriale, mina il ruolo fondamentale rivestito dalla libertà di espressione in una società democratica, in particolare quando si tratta di trasmettere informazioni e idee di interesse generale, che il pubblico ha peraltro il diritto di ricevere.
2. In materia di dibattito politico, la libertà di espressione è una delle condizioni che assicurano la libera manifestazione dell’opinione del corpo elettorale sulla scelta della legislatura. Durante i periodi pre-elettorali è particolarmente importante lasciar circolare liberamente opinioni e informazioni di qualsiasi genere.
3. Quando lo Stato decide di istituire un sistema pubblico radiotelevisivo, il diritto e la prassi nazionali debbono garantire che tale sistema offra un servizio pluralistico.
4. Lo Stato, in quanto garante ultimo del pluralismo, da un lato ha l’obbligo di garantire l’accesso del pubblico, attraverso televisioni e radio, ad un’informazione imparziale e corretta, nonché ad una pluralità di opinioni che riflettano in particolare la diversità di opinioni politiche presenti nel Paese; dall’altro lato, esso è tenuto ad assicurare la protezione di giornalisti e altri professionisti dei media rispetto agli ostacoli posti alla diffusione di tali informazioni.
5. A differenza delle trasmissioni di comunicazione politica, le trasmissioni di informazione politica non sono soggette al rispetto rigoroso di una rappresentanza proporzionale delle opinioni di ciascuna forza politica ma soltanto all’obbligo di rappresentare in modo equilibrato le diverse opinioni politiche. Tuttavia, la prassi adottata dalle autorità nazionali in merito all’applicazione dei principi generali sul pluralismo indica che i “soggetti politici” godono di maggiore tutela in termini di accesso ad una specifica categoria di telegiornali politici, i quali sono soggetti ad una “valutazione indipendente” per quanto riguarda il rispetto del principio pluralista nei confronti di un determinato “soggetto politico”. Ciò significa che situazioni analoghe devono essere trattate in modo analogo, nel rispetto del principio di uguaglianza e al fine di assicurare il buon andamento del dibattito politico e, dunque, il pluralismo dell’informazione.
(Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto all’unanimità che il mancato invito dei rappresentanti dell’associazione ricorrente a partecipare ai più importanti programmi di informazione della televisione di Stato, ai quali avevano invece preso parte esponenti di altre formazioni politiche, costituisse una violazione dell’articolo 10 CEDU).