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Corte di Cassazione italiana, Sezioni Unite, N. 5924/2011, 14 marzo 2011

Data
14/03/2011
Tipologia Sentenza
Numerazione 5924/2011
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Abstract

La presenza del crocifisso nelle aule giudiziarie non determina una lesione del diritto soggettivo di libertà di religione di un magistrato cui non sia imposto l’obbligo di esercitare la giurisdizione sotto la sua tutela simbolica, essendogli stato offerto di tenere udienza, alternativamente, in aule prive di simboli religiosi.

Riferimenti normativi

Artt. 2, 3, 7, 8, 19, 20, 21 della Costituzione italiana
Art. 18 R.D. n. 511/1946

Massima

1. La laicità dello Stato rappresenta un interesse collettivo o diffuso, e come tale adespota perché facente capo alla popolazione nel suo complesso. Mentre la lesione di un proprio diritto soggettivo inviolabile può essere fatta valere nell'ambito del rapporto di impiego anche in via di autotutela e, quindi, come causa giustificativa del rifiuto della prestazione lavorativa, allorché tale lesione del diritto soggettivo è esclusa, non può essere fatta valere, come causa giustificante, la lesione di un interesse diffuso. Nella fattispecie, poiché la contestazione si riferisce solo ai disservizi verificatisi per il rifiuto di tenere udienze in stanze o aule prive del crocifisso, e quindi in situazioni non potevano comportare la lesione del diritto di libertà religiosa del ricorrente, non può essere invocata, quale causa giustificante di tale rifiuto, la pretesa tutela della laicità dello Stato o dei diritti di libertà religiosa degli altri soggetti che si trovavano nelle altre aule di giustizia della Nazione, in cui il crocefisso era esposto.