Costituisce giustificato motivo di rifiuto dell’ufficio di presidente, scrutatore o segretario la manifestazione del diritto di libertà di coscienza il cui esercizio determini un conflitto tra i convincimenti dell’agente e l’adempimento dell’incarico, a causa della presenza, nell’arredo dei locali adibiti a seggio elettorale, del crocifisso o di altri simboli religiosi.
Riferimenti normativi
Artt. 2, 3, 7, 8, 19, 20, 21 della Costituzione italiana
Art. 108 d.p.r. n. 361/1957
Massima
1. Il crocifisso esprime uno significato essenzialmente religioso. Un'interpretazione realistica, che collochi il “giustificato motivo” – scriminante il reato per cui si procede – nel contesto di azione e comunicazione determinato dalla Carta costituzionale, svolge una funzione adeguatrice all'eliminazione della rilevanza preminente ed esclusiva per l'addietro assegnata ai simboli della religione cattolica, in quanto strumentalmente assunta come religione dello Stato.
Note
La pronuncia si pone in espresso contrasto con l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato nel suo parere n. 63/1988 e inaugura il filone giurisprudenziale ravvisante nel crocifisso uno simbolo essenzialmente religioso.
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