La domanda di rimozione del crocifisso dalle aule scolastiche spetta alla giurisdizione del Giudice amministrativo.
Riferimenti normativi
Artt. 2, 3, 7, 8, 19, 20, 21 della Costituzione italiana
Art. 118 del regio decreto n. 965 del 1924
119 del regio decreto n. 1297 del 1928 (Tabella C)
D.lgs. n. 297 del 1994
Massima
1. La domanda di rimozione del crocifisso dal muro di un’aula scolastica investe in via diretta ed immediata il potere dell'Amministrazione in ordine all'organizzazione ed alle modalità di prestazione del servizio scolastico, nel cui ambito trovano esplicazione le disposizioni concernenti l'esposizione di simboli religiosi nelle aule. Sicché, allorché siano in discussione provvedimenti dell'Autorità scolastica che abbiano dato attuazione a disposizioni di carattere generale adottate nell'esercizio del potere amministrativo, e quindi riconducibili alla Pubblica Amministrazione, la giurisdizione spetta al Giudice amministrativo.
2. Il crocifisso, per il suo valore escatologico e di simbolo fondamentale della religione cristiana, non può essere considerato alla stregua di qualsiasi componente dell'arredo scolastico, evocando indubbiamente la sua stessa presenza problematiche che trascendono la sfera del pubblico servizio.
Note
La pronuncia, resa in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, riconosce la competenza giurisdizionale del Giudice amministrativo. Tuttavia, a differenza dell’orientamento fatto proprio da quest’ultimo – che ritiene di leggere nel crocifisso un assorbente valore culturale –, la Cassazione attribuisce al simbolo un valore strettamente religioso.
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