L’obbligo di esporre il crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche discende da fonti di rango regolamentare, e non da disposizioni di legge. La relativa questione di legittimità costituzionale è pertanto inammissibile.
Riferimenti normativi
Artt. 2, 3, 7, 8, 19, 20, 21 della Costituzione italiana
Art. 118 del regio decreto n. 965 del 1924
119 del regio decreto n. 1297 del 1928 (Tabella C)
D.lgs. n. 297 del 1994
Massima
1. Gli articoli 159 e 190 del D.lgs. n. 267/1994 (“Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”) si limitano a disporre l'obbligo a carico dei Comuni di fornire gli arredi scolastici, rispettivamente per le scuole elementari e per quelle medie, attenendo dunque il loro oggetto e il loro contenuto solo all'onere della spesa per gli arredi. Pertanto, non sussiste fra le due menzionate disposizioni legislative, da un lato, e le disposizioni regolamentari richiamate dal remittente, dall'altro lato, quel rapporto di integrazione e specificazione, ai fini dell'oggetto del quesito di costituzionalità proposto, che avrebbe consentito l'impugnazione delle disposizioni legislative “come specificate” dalle norme regolamentari.
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