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Mustafa Erdoğan e Altri c. Turchia, Nn. 346/04, 39779/04, Corte EDU (Seconda Sezione), 27 maggio 2014

Abstract

Libertà di espressione e pubblicazione di un articolo che critica la decisione della Corte costituzionale di disporre lo scioglimento di un partito politico.

Riferimenti normativi

Art. 10 CEDU

Massima

1. La libertà di espressione, che costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica e una delle condizioni fondamentali per il suo progresso e l’autorealizzazione di ogni individuo, è applicabile non soltanto alle informazioni o alle idee accolte favorevolmente o considerate inoffensive o indifferenti, ma anche a quelle che offendono, scioccano o disturbano. Tali sono le esigenze del pluralismo, della tolleranza e dell’apertura senza le quali non può esistere una società democratica.

2. La libertà accademica, nella ricerca così come nell’insegnamento, deve garantire la libertà di espressione e di azione, la libertà di comunicare informazioni così come quella di ricercare e di diffondere senza restrizioni il sapere e la verità. Tale libertà non è limitata alla ricerca accademica o scientifica, ma si estende anche alla libertà delle università di esprimere liberamente i loro punti di vista e le loro opinioni, anche laddove controverse o impopolari, nell’ambito della propria ricerca, esperienza professionale e competenza. Ciò può includere un’analisi del funzionamento delle istituzioni pubbliche in un dato sistema politico e una sua critica.

3. Le corti, come tutte le altre istituzioni pubbliche, non sono immuni da critiche e controlli. In particolare, una netta distinzione deve essere fatta tra critica e insulto. Se l’unico intento di una qualsiasi forma di espressione consiste nell’offendere una corte, o i membri di quest’ultima, una sanzione adeguata non integrerebbe, in linea di principio, una violazione dell’articolo 10 della Convenzione. Tuttavia, quando il linguaggio e le espressioni utilizzate sono per lo più giudizi di valore, influenzati dalle opinioni e percezioni politiche e giuridiche del loro autore, non possono essere interpretati come un attacco personale gratuito contro i giudici della Corte costituzionale.
(Nel caso di specie, in cui i ricorrenti erano stati condannati per diffamazione per aver criticato la decisione di sciogliere un partito politico, la Corte ha stabilito all’unanimità il sussistere di una violazione dell’articolo 10 CEDU, non essendo l’interferenza nella libertà di espressione fondata su ragioni sufficienti per dimostrare che l’ingerenza lamentata fosse necessaria in una società democratica per la tutela della reputazione e dei diritti altrui).