1. Il significato del termine "discriminazione", utilizzato nell'art. 14 della CEDU è usato anche nell'art. 1 del Prot. n. 12 – nonostante la differenza di portata tra queste disposizioni – è da intendersi quale identico.
2. La responsabilità di uno Stato sussiste anche quando la discriminazione lamentata risulta da un’omissione da parte dello Stato di assicurare al richiedente, in base al diritto interno, i diritti enunciati nella Convenzione.
(I ricorrenti, definiti come “sfollati interni” in quanto provenivano dai territori della Crimea e della regione di Donetsk, si erano trasferiti a Kiev. In vista delle elezioni amministrative locali avevano richiesto alla Commissione elettorale di essere iscritti nelle liste elettorali della capitale, ma la Commissione ha respinto le loro richieste in quanto il luogo di residenza riportata nei documenti d’identità non era Kiev).
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