1. La disabilità rientra all’interno della dicitura "qualsiasi altro status", previsto dall’art. 14 della CEDU, come motivo vietato di discriminazione.
2. Un'azione il cui unico scopo è quello di ottenere l'accertamento di una violazione senza la possibilità di chiedere una riparazione costituisce un rimedio inadeguato.
(I ricorrenti, affetti da distrofia muscolare, lamentavano la mancanza di mezzi giudiziari efficaci con cui avrebbero potuto richiedere in anticipo un seggio elettorale accessibile).
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