Autopsia e rimozione degli organi del cadavere di un neonato affetto da una rara malattia, figlio di una coppia musulmana che si era opposta all’intervento in quanto ostativo a una sepoltura rituale islamica. Violazione degli articoli 8 e 9 della CEDU.
Riferimenti normativi
Art. 8 CEDU
Art. 9 CEDU
Massima
1. L'esercizio dei diritti di cui all'articolo 8, concernenti la famiglia e la vita privata, riguarda, in via preponderante, i rapporti tra esseri umani viventi. Tuttavia, non si può escludere la possibilità che il rispetto della vita familiare e privata si estenda a determinate situazioni dopo la morte. il prelievo di organi o tessuti di un parente deceduto senza consenso rientra nell'ambito della “vita privata” dei familiari superstiti.
2. Il modo di seppellire i morti rappresenta un’essenziale pratica religiosa e rientra nel diritto di manifestare la propria religione ai sensi dell'articolo 9 § 2 della Convenzione. L'articolo 9 è quindi applicabile alla denuncia della ricorrente secondo la quale l'autopsia era stata eseguita contro le sue convinzioni religiose, poiché sosteneva che le aveva impedito di seppellire suo figlio in accordo alle proprie convinzioni religiose.
3. Le autorità interne sono chiamate a bilanciare proporzionalmente, da un lato, la tutela della salute altrui attraverso lo svolgimento di un’autopsia e, dall'altro, il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare e il diritto manifestare la propria religione.
(Nel caso di specie, la rimozione degli organi del figlio della ricorrente avevano impedito a quest’ultima di garantire al bambino delle esequie religiose. Secondo la Corte, i sanitari non avrebbero verificato se l’intervento fosse necessario per il perseguimento di un interesse di natura scientifica)
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