Sanzione inflitta a un Sikh praticante per aver violato l’obbligo di indossare il casco alla guida di una motocicletta. Il ricorso è irricevibile.
Riferimenti normativi
Art. 9 CEDU
Massima
1. L’utilizzo obbligatorio di un casco alla guida di una motocicletta è una misura necessaria per la sicurezza dei motociclisti. Eventuali interferenze con il diritto di libertà religiosa sono pertanto giustificate dalla necessità di tutelare la salute, ai sensi dell’art. 9.2 della Convenzione.
(Il ricorrente, Sikh praticante, era stato sanzionato 20 volte, tra il 1973 e il 1976, per aver indossato il turbante, in luogo del casco, alla guida della sua motocicletta. Il ricorso viene dichiarato irricevibile. Ad avviso della Commissione, il fatto che ai Sikh sia stata successivamente garantita un’esenzione rispetto all’obbligo di indossare il casco non inficia la validità delle considerazioni sulle quali la previgente normativa era fondata)
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