Mancato esame effettivo da parte delle autorità dei reclami presentati dai ricorrenti circa alcune irregolarità elettorali.
Riferimenti normativi
Art. 3, Prot. 1 CEDU
Massima
1. Rispetto ai diritti garantito dall’art. 3 del Prot. 1 della CEDU è possibile che gli Stati membri prevedano delle limitazioni. Queste, però, non devono ridurre questi diritti in misura tale da compromettere la loro stessa esistenza o privarli della loro efficacia.
2. L’esistenza di un sistema interno agli Stati per l’esame effettivo dei reclami e dei ricorsi individuali in materia di diritti elettorali è una delle garanzie essenziali per delle elezioni libere ed eque. Un tale sistema assicura un effettivo esercizio dei diritti individuali di voto.
(I ricorrenti, candidati alle elezioni parlamentari nelle liste di alcuni partiti dell’opposizione, denunciavano alcune irregolarità accadute durante le elezioni. La Commissione elettorale ed i tribunali nazionali respingevano le loro denunce come infondate).
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