Ineleggibilità di un ex membro di una unità militare affiliata al KGB.
Riferimenti normativi
Art. 3, Prot. 1 CEDU
Massima
1. All’interno di un particolare contesto storico-sociale, soprattutto se in mutamento, alcuni diritti elettorali possono essere sostanzialmente limitati senza che questo costituisca necessariamente una violazione dell’art. 3 del Prot. 1 della CEDU.
2. Quando la legge elettorale pone dei limiti al diritto elettorale passivo nei confronti di alcuni cittadini, in maniera generica ed ampia, compie una violazione dell’art. 3 del Prot. 1 della CEDU.
(Il ricorrente, ex ufficiale della Guardia di frontiera dell’Unione sovietica, dopo aver ricoperto importanti cariche militari ed istituzionali nelle Forze armate della Lettonia si presentava alle elezioni parlamentari. La Commissione elettorale, tuttavia, respingeva la sua candidatura a causa di un suo vincolo con il KGB, avvenuto durante la sua precedente attività lavorativa come guardia di frontiera).
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