Mancata reintegrazione nelle liste elettorali da parte delle autorità bulgare di alcuni candidati, in un primo momento esclusi.
Riferimenti normativi
Art. 3, Prot. 1 CEDU
Massima
1. Tra i principi che derivano dall’art. 3 del Prot. 1 della CEDU rientra anche quello relativo alla stabilità della legge elettorale, fondamentale per una società democratica che rispetti lo stato di diritto. In una tale società, le autorità elettorali non possono esprimere la loro disapprovazione circa le conclusioni di una sentenza definitiva come giustificazione per non rispettarla.
2. In un contesto elettorale solo i rimedi in grado di garantire il corretto svolgimento del processo democratico possono essere considerati efficaci.
(I tre ricorrenti, regolarmente registrati in vista delle elezioni parlamentari, venivano cancellati dalle liste elettorali in ragione di una legge elettorale entrata in vigore due mesi prima delle elezioni. A pochi giorni dall’apertura dei seggi, la Corte amministrativa suprema reintegrava i ricorrenti, senza che, tuttavia, la Commissione elettorale facesse seguito alla decisione).
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