Rifiuto di registrare nelle liste elettorali un ex ecclesiastico come candidato alle elezioni parlamentari.
Riferimenti normativi
Art. 3, Prot. 1 CEDU
Massima
1. Il fatto che il Codice elettorale dell’Azerbaigian ponga alcuni limiti al diritto elettorale di per sé non costituisce una violazione dell’art. 3 del Prot. 1 della CEDU. Tuttavia, una generica limitazione del diritto all’elettorato passivo per gli “ecclesiastici” lascia un eccessivo spazio di discrezionalità alle autorità elettorali.
2. La mancanza di una definizione dei termini “ecclesiastico” e “attività religiosa professionale” rischia di lasciare spazio all’arbitrarietà nell’applicazione della legge elettorale, comportando così una compromissione dei valori stessi garantiti dell’art. 3 del Prot. 1 della CEDU.
(La candidatura del ricorrente, un sacerdote musulmano, alle elezioni politiche è stata in un primo momento ratificata dalla Commissione elettorale, in seguito alla sottoscrizione di un formale impegno a cessare qualsiasi attività incompatibile con la carica per cui si era candidato. Successivamente, però, la stessa Commissione ha revocato la sua registrazione come candidato alle elezioni a causa di una presunta prosecuzione della sua “attività religiosa”).
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