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Üçdağ c. Turchia, N. 23314/19, Corte EDU (Seconda Sezione), 31 agosto 2021

Abstract

Condanna di un imam sulla base di atti di propaganda terroristica su Internet. Insufficienza della motivazione delle sentenze delle corti interne. Violazione del diritto ad un equo processo e della libertà di espressione. 

Riferimenti normativi

Art. 6 CEDU
Art. 10 CEDU

Massima

1. La Corte EDU ha ritenuto che, nel dichiarare l'inammissibilità del ricorso individuale per ragioni procedurali, la Corte Costituzionale interna ha agito con eccessivo formalismo, senza considerare le circostanze concrete del caso. Questo approccio ha comportato un diniego di giustizia, che implica una seria violazione del diritto ad un processo equo del ricorrente. 

2. La Corte EDU ha ritenuto che le corti interne, che avevano condannato il ricorrente per il reato di glorification del terrorismo a causa di alcune foto che egli aveva pubblicato su Facebook, non avevano motivato a sufficienza le ragioni per cui tali fotografie potevano essere considerate come potenzialmente pericolose per la sicurezza nazionale. Ciò ha comportato una violazione dell'art. 10 CEDU (libertà di espressione).