Vaccinazione obbligatoria anti-Covid-19 per alcune categorie di lavoratori. Inammissibilità del ricorso ex Art. 39 CEDU. Provvedimenti provvisori.
Riferimenti normativi
Art. 2 CEDU
Art. 8 CEDU
Legge n. 2021-1040 del 5 agosto 2021 (Francia)
Massima
È dichiarata inammissibile la domanda di provvedimenti provvisori ex Art. 39 CEDU presentata dai ricorrenti (vigili del fuoco, operatori del soccorso e personale ospedaliero), in seguito all’entrata in vigore della legge n. 2021-1040 del 5 agosto 2021, che impone l’obbligo della vaccinazione anti Covid-19. Le successive decisioni sull’ammissibilità o sul merito delle cause in questione non sono invece pregiudicate.
(I ricorrenti chiedevano di sospendere l’obbligo di vaccinazione e, in subordine, di sospendere le disposizioni che prevedono il divieto dell’esercizio di attività lavorativa per persone non sottoposte alla vaccinazione e l’interruzione del pagamento della retribuzione).
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