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Corte di cassazione italiana, Sez. V penale, N. 8891/2020, 15 marzo 2021

Abstract

Partecipazione ad organizzazioni di carattere terroristico (terrorismo internazionale). Prova di adesione all'organizzazione. Sufficienza di contatti indiretti fra adepto e membri dell'organizzazione per dimostrare l'adesione. 

Riferimenti normativi

Art. 270-bis Codice penale italiano

Massima

Al fine di dimostrare l'appartenenza di un soggetto ad un'organizzazione di carattere terroristico (nel caso di specie, l'ISIS), l'aspetto di maggiore importanza è quello ideologico. Di conseguenza, il giudice può ritenere provata l'adesione al gruppo terroristico anche sulla base di meri contatti, seppure flebili e occasionali, fra l'imputato e i membri dell'organizzazione terroristica.