Impossibilità di presentare la propria candidatura alle elezioni parlamentari per i cittadini con nazionalità multipla.
Riferimenti normativi
Art. 3, Prot. 1 CEDU
Massima
1. In quei Paesi dove il possesso della doppia o multipla cittadinanza è consentito, questo non dovrebbe costituire un motivo di ineleggibilità, anche quando la popolazione è etnicamente diversificata e il numero degli eletti con doppia o multipla cittadinanza potrebbe essere elevato. Tuttavia, un approccio diverso potrebbe essere giustificato quando speciali considerazioni storiche o politiche rendessero necessaria una pratica più restrittiva, senza per questo costituire una violazione dell’art. 3 Prot. 1 della CEDU.
2. Quando vengono introdotte delle limitazioni al diritto elettorale solo nei confronti di una parte dei cittadini e se queste misure operano esclusivamente, o principalmente, a svantaggio dell’opposizione, impendendo a questa di esercitare un ruolo politico, ciò costituisce una violazione del diritto a libere elezioni.
(Il ricorrente, noto politico moldavo, possedeva la doppia cittadinanza: sia moldava che rumena. Nel 2008 con l’introduzione della nuova legge elettorale che stabiliva l’obbligo del possesso della sola nazionalità moldava per ricoprire incarichi politici in tale Paese, al ricorrente veniva impedito di assumere l’incarico di parlamentare finché non avesse rinunciato alla sua cittadinanza rumena).
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